Regolamenti

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DICAR)
(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Art. 1
Oggetto, denominazione e sede
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento denominato “Ingegneria civile e architettura” (DICAR), di qui in avanti “dipartimento”, istituito con D.R. n. 4245 del 12.7.2010 e avente sedi operative a Catania e Siracusa e sede legale e amministrativa a Catania, viale Andrea Doria, n. 6.
Art. 2
Funzioni

Il dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all’art. 14 dello Statuto di Ateneo.
Art. 3
Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento: il Consiglio di dipartimento, il direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.
2. Il dipartimento può articolarsi in sezioni nel rispetto dell’art. 14, comma 5, dello Statuto di Ateneo.
Le sezioni non hanno autonomia di bilancio, né autonomia finanziaria né autonomia gestionale, non dispongono di organico, non hanno dotazione, né possono costituire organismi dirigenti al loro interno. Le eventuali sezioni vengono deliberate con voto del Consiglio di dipartimento.
Art. 4
Il Consiglio

1. Il Consiglio di dipartimento è composto da:
a. i professori afferenti al dipartimento;
b. i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato, confermati e non, afferenti al dipartimento;
2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di dipartimento non può essere inferiore a 45 unità, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello Statuto.
3. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui all’art. 16 dello Statuto.
Art. 5
Attribuzioni del Consiglio di dipartimento

1.Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall’art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.
In particolare al Consiglio di dipartimento spetta:
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di master di primo livello e secondo livello delle eventuali Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio, di master e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche;
h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
i) disciplinare l’uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell’art. 28, comma 3, dello Statuto;
l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell’Ateneo;
m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca;
n) dettare i criteri per l’utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all’art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d’anno;
o) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.
2. Il Consiglio, con delibera specifica, può delegare proprie attribuzioni alla Giunta.
Art. 6
Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, componenti della Commissione paritetica dipartimentale.
3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all’ordine del giorno.
4. La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all’indirizzo telematico comunicato, con anticipo di almeno 4 giorni.
5. In caso d’urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.
Art. 7
Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l’assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore, di cui al successivo articolo 9, comma 2.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. E’ sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.
Art. 8
Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell’inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l’accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
4. La mozione d’ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
5. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.
6. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio, di cui al successivo art. 11.
7. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso, con i risultati della relativa votazione.
8. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, consegnando il testo della dichiarazione al segretario del Consiglio.
9. Le delibere sono immediatamente efficaci ed esecutive.
10. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.
Art. 9
Il direttore

1. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.
Art. 10
Attribuzioni del direttore

Il direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai direttori di dipartimento.
Art. 11
Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte da un componente del Consiglio di dipartimento e, più precisamente, da un docente designato dal direttore del dipartimento, di norma fra i più giovani in ruolo.
Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.
Art. 12
La Giunta

1. E’ composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore, che la presiede.
2. I componenti della Giunta, ai sensi dell’art. 15, comma 10, dello Statuto, vengono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, prima del Consiglio ed ogni volta che il direttore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.
4. La Giunta collabora con il direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l’esecuzione delle delibere consiliari.
Art. 13
La Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale, nella composizione di cui all’art. 16 dello Statuto di
Ateneo, ha il compito di :
a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del dipartimento.
2. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
3. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.
4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti della Commissione. Nel computo della maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l’assenza, ai sensi del regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno un terzo dei componenti.
5. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.
6. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci ed esecutive.
7. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario della Commissione paritetica dipartimentale, indicato dal presidente della medesima.
8. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.
9. I verbali vengono trasmessi al direttore del dipartimento ai fini degli adempimenti consequenziali
Art. 14
Disponibilità finanziaria del dipartimento

Il dipartimento, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statuto, ha autonomia finanziaria, in conformità a quanto stabilito dal regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza.
Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione e delle proprie altre entrate per attività di ricerca e conto terzi.
Art. 15
Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Art. 16
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.