Conclusione del Dottorato
Procedura per la conclusione del dottorato
La procedura per la conclusione del dottorato può sintetizzarsi nelle seguenti fasi:
- Nomina dei valutatori per la tesi (entro il 10 del mese antecedente la fine del dottorato)
- Trasmissione della tesi al Coordinatore (entro il 5 del mese antecedente la fine del dottorato)
- Invio della tesi ai valutatori da parte del Coordinatore (entro il 10 del mese antecedente la fine del dottorato)
- Trasmissione della valutazione della tesi da parte di valutatori esterni (entro il 10 del mese di conclusione del dottorato)
- Presentazione istanza di ammissione all’esame finale (entro il 20 del mese di conclusione del dottorato)
- Predisposizione della relazione finale e ammissione all’esame finale (ultimo collegio utile entro la fine del dottorato)
- Nomina commissione per l’esame finale (contestualmente all’ammissione all’esame finale ovvero in un Collegio dei Docenti successivo)
- Esame finale (successivo alla conclusione del dottorato)
Di seguito si riportano i relativi estratti del Regolamento
Procedura di valutazione della tesi (Art. 20)
c. 2 La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato di ricerca e in possesso di elevata qualificazione. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario. I valutatori sono nominati dal collegio dei docenti entro sei mesi antecedenti la conclusione del corso di dottorato. I nominativi dei valutatori possono essere proposti dal supervisore (tutor) e dai co- supervisori (co-tutor) del dottorando interessato.
c.3 Entro il 10 del mese antecedente la fine delle attività del dottorato, il coordinatore trasmette ai valutatori le tesi dei dottorandi. Entro il 10 del mese di conclusione delle attività del dottorato i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono (al collegio dei docenti del dottorato) l'ammissione alla discussione pubblica del candidato o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso il periodo di sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il differimento di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di caratteri economico per l'amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
Presentazione istanza di ammissione all’esame finale
c. 4 Tutti i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso presentano al rettore formale istanza di ammissione all'esame finale entro e non oltre il 20 del mese di fine attività dell'ultimo anno, pena la decadenza dalla partecipazione all'esame medesimo. La procedura relativa alla domanda di ammissione all'esame finale va effettuata esclusivamente con modalità on-line attraverso il sistemainformatico di Ateneo.
Nomina commissione per l’esame finale (Art. 22)
c. 2 La commissione di esame finale è nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. La commissione è composta da almeno tre componenti scelti dal collegio dei docenti di cui:
- almeno due terzi non appartenenti alla sede amministrativa del corso;
- non più di un terzo appartenenti alle istituzioni coinvolte nell’attivazione del dottorato di riferimento;
- almeno due terzi di provenienza accademica.
Oltre ai membri effettivi saranno designati tre membri supplenti nel rispetto delle percentuali e delle caratteristiche indicate al paragrafo precedente.
Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche esteri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca o delle imprese eventualmente convenzionati con l’Università per il finanziamento di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti potranno esprimere il proprio giudizio in merito all’esame finale dei soli candidati con borsa finanziata dall’ente di appartenenza. I valutatori, i tutor e i co-tutor non possono di norma essere nominati componenti della commissione finale di dottorato.
Esame finale
Art. 22 c. 4 Sono istituite n. 2 sessioni annuali per l’esame finale: la prima sessione sarà programmata nel periodo compreso tra dicembre e febbraio, la seconda di norma nel periodo compreso tra giugno e luglio, salvo motivate deroghe richieste dal coordinatore e approvate dal Rettore.
Art. 23 c. 1 Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio dei valutatori e del resoconto delle attività del dottorato) a ciascuno dei membri.