Regolamento "Cultori della materia"

 
REGOLAMENTO "CULTORI DELLA MATERIA" del DICAR
(1 marzo 2019 modificato  art 2 il 15 dicembre 2023)
 
 
Art. 1. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita, su richiesta del titolare dell'insegnamento, ad un esperto e studioso, non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento ai fini previsti dall'art. 21, comma 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

Art. 2 Per il conferimento della qualifica di cultore della materia è necessario:

  1. essere in possesso del dottorato di ricerca (art. 24, comma 2, RDA);
  2. il titolo di dottore di ricerca deve essere coerente col SSD di riferimento dell’insegnamento per il quale si richiede il titolo di cultore ed essere autore di una monografia o di due articoli su riviste in classe A (per i SSD non bibliometrici) o di due pubblicazioni   scientifiche recensite su Scopus nelle categorie Q1 o Q2 (per i SSD bibliometrici) anch’esse coerenti col SSD di riferimento dell’insegnamento per il quale si richiede il titolo di cultore
Art. 3. La proposta di nomina di cultore della materia deve essere inoltrata dal docente titolare dell'insegnamento al Consiglio di Corso di Studi al quale afferisce l'insegnamento medesimo. Il CdS, fermo restando il possesso dei titoli di cui all'art. 2, esprimerà una valutazione circa l'adeguato aggiornamento scientifico del candidato esaminandone di volta in volta il curriculum. 
Per i docenti universitari in quiescenza con riferimento al SSD nel cui ambito hanno svolto la loro attività di ricerca e di didattica, non è richiesto alcuno dei titoli e requisiti di cui all'articolo precedente. 
 
Art. 4. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene quindi deliberata in via definitiva  dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato. 
 
Art. 5. La qualifica di cultore della materia ha una validità di 4 anni e può essere rinnovata secondo la procedura indicata negli articoli 2 e 3, sulla base di una continuità nella produzione scientifica dell'interessato. 
 
Art. 6. Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno riferimento all'insegnamento e agli anni accademici in cui c'è stata la designazione a membro di commissioni d'esame. Il titolo di cultore della materia non dà luogo ad alcun compenso 
 
Art. 7. Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione dello stesso nella bacheca ufficiale e sul sito web di Dipartimento.